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Bonifico bancario di somma di denaro a titolo di donazione: è valido senza atto pubblico?



Spesso capita che un genitore, con l’intento di beneficiare uno o più figli, effettui un bonifico di somme di denaro dal proprio conto corrente verso quello del familiare. In tali ipotesi l’animo che caratterizza il disponente è solitamente quello tipico del donante che intende “arricchire” qualcun’altro.

Quali problemi comporta tale operazione?

A dispetto della apparente semplicità dell’operazione e della frequenza con cui viene realizzata, tale attività presenta aspetti giuridici di indubbio rilievo che meritano la massima attenzione.

La ragione risiede nella rilevanza che assumono le donazioni nell’ordinamento giuridico italiano, per il quale, tenuto conto dell’effetto depauperativo sul patrimonio del donante e dello squilibrio che può apportare alle ragioni dei legittimari, occorre riservare una maggiore attenzione ed adottare specifiche cautele rispetto alla generalità degli atti negoziali.

Tali esigenze sono presidiate attraverso l’imposizione di particolari formalismi, nello specifico mediante la previsione della forma dell’atto pubblico notarile con l’intervento dei due testimoni, e pertanto con l’intermediazione del pubblico ufficiale. Dunque, in tutti i casi in cui si voglia donare in favore di parenti, amici o anche estranei, è sempre necessario ricorrere all’atto pubblico notarile, a prescindere dall’oggetto della donazione.

Fanno eccezione alla regola sopra esposta alcune specifiche ipotesi.

La prima è rappresentata dalla donazione di modico valore.

E’ evidente che regalie poco significative, come quelle che spesso effettuano i nonni nei confronti dei nipoti (che pur sempre donazioni sono), non possono certamente passare attraverso eccessivi formalismi, che risulterebbero indubbiamente inadatti. Il criterio dirimente per determinare se una donazione possa considerarsi di modico valore o meno va individuato sia nel valore del bene donato che nel rapporto tra quest’ultimo ed il patrimonio del donante.

La seconda eccezione è costituita invece dalle cosiddette donazioni indirette.

Sono considerate donazioni indirette quelle operazioni giuridiche, frutto del collegamento di più negozi, connotate dall’animus donandi, il cui esito finale consiste nell’arricchimento di un beneficiario. Ipotesi esemplari sono la rinuncia, il contratto a favore del terzo, l’adempimento del terzo, l’assicurazione a favore del terzo, l’accollo ecc..

Le fattispecie sopra considerate si sottraggono al formalismo delle donazioni dirette e non richiedono dunque il ricorso all’atto pubblico. Rimangono tuttavia soggette alle ulteriori prescrizioni sostanziali relative alle donazioni, in particolare a quelle in tema di legittimari, revocatoria e di collazione.

Le operazioni bancarie possono essere considerate donazioni indirette?

La risposta a tale quesito è certamente negativa.

Infatti, secondo l’interpretazione fornita dalla Suprema Corte di Cassazione in una recente sentenza emessa a Sezioni Unite, in quest’ultimo caso la banca opererebbe esclusivamente come esecutore materiale di una normale donazione di denaro tra due soggetti. Ne consegue che, prima di procedere alla materiale disposizione di un ordine di bonifico animato dall’intento di arricchire il beneficiario, occorrerà sempre ricorrere alla stipula di una formale donazione per atto pubblico. Seguendo il ragionamento proposto dalla Corte, bisogna infatti tenere distinte le operazioni che richiedono un’intermediazione giuridica di terzi (e possono pertanto configurare una donazione indiretta) da quelle che si realizzano mediante una semplice intermediazione gestoria. Nel caso del bonifico si rientrerebbe in tale ultima fattispecie di intermediazione gestoria. Ove l’operazione sia eseguita in violazione delle norme che impongono il ricorso alla forma pubblica dell’atto donazione, si espone la donazione (perché ciò si sta realizzando sotto il profilo giuridico) alla declaratoria della nullità, con conseguente obbligo di restituzione di quanto disposto in favore del donante. Tale è stato infatti l’esito della vicenda familiare che ha originato il contenzioso conclusosi con la pronuncia richiamata.

E’ consigliabile dunque rivolgersi sempre al proprio notaio di fiducia per evitare di incorrere in violazioni di tale gravità. Si consideri inoltre che le donazioni tra familiari, ed in particolare tra parenti in linea retta, godono uno speciale regime tributario di favore che consente nelle ipotesi sopra considerate di ottenere una quasi integrale esenzione fiscale.

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