Legge bilancio 2023: agevolazioni per acquisto case e terreni, rivalutazione terreni, assegnazioni
Con la legge di bilancio 2023 (L. 197/2022 del 29/12/2022) sono state previste alcune importanti agevolazioni fiscali relative ad immobili e società, e precisamente:
rivalutazione dei terreni edificabili ed agricoli;
assegnazioni, cessioni, trasformazioni ed estromissioni agevolate;
detrazioni per acquisto di case in classe energetica A o B;
agevolazioni per acquisti di terreni agricoli da parte di “under 40”;
agevolazioni per acquisti di abitazioni da parte di “under 36”;
1) Rivalutazione dei terreni edificabili ed agricoli
L’art. 1, commi 108-109, della legge di bilancio proroga per l’anno 2023 la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni, sia edificabili che agricoli, mediante la redazione di una perizia di stima asseverate ed il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16% sul valore così periziato.
La perizia ed il giuramento devono essere effettuati entro il 15 novembre 2023.
2) Assegnazioni, cessioni, trasformazioni ed estromissioni agevolate
L’art. 1, commi da 100 a 106, ripropongono le agevolazioni per le operazioni di assegnazione e cessione dei beni delle società in favore dei soci, di trasformazioni in società semplice di gestione nonchè di estromissione dei beni da parte di imprenditori individuali, in maniera speculare a quanto già previsto dalla legge di bilancio 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208).
In particolare, i beni che possono formare oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai soci sono:
- i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa;
- i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
La misura si rivolge alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni.
Per quanto attiene alle imposte dirette, l’agevolazione in questione si traduce nella facoltà della società di assegnare o cedere i beni ai soci mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8 per cento, ovvero al 10,5 per cento per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione. L’imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto.
Per quanto riguarda le imposte indirette, le aliquote dell’imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
3) Detrazioni Iva per acquisto di immobili in classe energetica A e B
L’art. 1 comma 76, introduce una specifica norma volta a sostenere l’acquisto di nuove abitazioni più efficienti da punto di vista energetico.
In particolare viene riconosciuto al contribuente che acquista da un’impresa di costruzione un’unità residenziale di classe energetica A o B, entro il 31 dicembre 2023, una detrazione di imposta pari al 50% dell’Iva corrisposta.
Tale detrazione è ripartita in dieci quote costanti a partire dal periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese.
4) Agevolazioni per acquisto di terreni da parte di “under 40”
L’art. 1 comma 110, estende le agevolazioni previste per l’acquisto di terreni da parte di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli anche ai trasferimenti effettuati in favore di persone fisiche (non coltivatori o IAP) di età inferiore a quaranta anni, che dichiarino nell’atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i predetti coltivatori diretti o IAP.
Tale norma non introduce un’agevolazione temporanea ma è destinata ad integrare in maniera stabile il regime degli acquisti in materia agricola attraverso l’aggiunta di un ulteriore comma (il 4-ter) all’art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.
Per la tassazione applicabile si rimanda al seguente articolo “Acquisto di terreni agricoli: agevolazioni per I.A.P. e coltivatori diretti”.
5) Acquisti “under 36”
L’art. 1, comma 74, proroga fino al 31 dicembre 2023 le agevolazioni previste per l’acquisto di “prime case” da parte di acquirenti che non abbiano compiuto (e non compiano nell’anno in cui viene stipulata la vendita) trentasei anni di età e non abbiano un ISEE superiore ad Euro 40.000. L’agevolazione consiste nell’esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale, nonché, ove l’acquisto sia soggetto ad Iva, nel riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto.
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