top of page

Acquisto di terreni agricoli: agevolazioni per I.A.P. e coltivatori diretti


Al fine di favorire lo sviluppo delle attività agricole attraverso l’incremento dell’estensione dei terreni impiegati, il Legislatore ha previsto ormai da quasi sessant’anni significativi incentivi fiscali per il loro acquisto.


Le fonti normative


Risale infatti alle leggi 604/1954 e 454/1961 l’introduzione di un regime di particolare favore per gli atti inerenti la formazione, l’arrotondamento e l’accorpamento della piccola proprietà contadina. Tale agevolazione era tuttavia provvisoria e veniva prorogata di anno in anno, fino all’adozione di una normativa nuova che ha previsto stabilmente il regime di favore per tali acquisti.

Attualmente l’agevolazione per favorire la per la piccola proprietà contadina (cd. PPC) è contenuta nell’art. 2, comma 4-bis, d.l. 194/2009, il quale recita:

“Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1%. Le agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano altresì agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18.5.2001, n. 228, nonché all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all’articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.


La tassazione


La normativa citata prevede dunque l’applicazione delle imposte in misura ben più contenuta di quanto altrimenti previsto in via generale per l’acquisto di terreni agricoli da parte di coltivatori o I.A.P. e può sintetizzarsi nel seguente schema:


Requisiti soggettivi

L’agevolazione spetta:

- alle persone fisiche coltivatori diretti o I.A.P. iscritti nella gestione agricola previdenziale e assistenziale;

- alle società agricole qualificabili coltivatori diretti o I.A.P..

Per ottenere l’agevolazione è tuttavia sufficiente la sola iscrizione nell’apposita gestione previdenziale ed assistenziale. Non sono più necessarie le altre condizioni richieste in precedenza (non aver venduto nel biennio precedente all’acquisto fondi rustici o terreni agricoli di superficie superiore a un; l’idoneità del fondo alla formazione o all’arrotondamento della proprietà contadina in relazione anche alla capacità lavorativa del coltivatore e del suo nucleo familiare).

Affinchè una società possa assumere la qualifica di I.A.P. o coltivatore diretto è necessario che tali requisiti sussistano in caso in capo al “soggetto qualificante”.

E’ considerato soggetto qualificante:

- nelle società di persone il socio, pertanto sarà sufficiente che almeno un socio abbia i requisiti, e se si tratta di s.a.s. il socio deve essere anche accomandatario;

- nelle società di capitali l’amministratore, il quale non potrà apportare la propria qualifica ad più di una società, onde evitare il proliferare so di società agricole fittizie; in caso di cooperativa dovrà essere anche socio.

La società dovrà inoltre avere nella propria ragione sociale o denominazione l’indicazione “società agricola”.

Il possesso dei requisiti soggettivi viene accertato innanzi al notaio al momento della stipula dell’atto di acquisto, e pertanto:

– se l’acquirente è già in possesso dei requisiti, al momento dell’atto dovrà produrre il certificato rilasciato dalla Regione attestante la qualifica di IAP e il certificato attestante l’iscrizione all’INPS;

– se non è ancora in possesso dei requisiti, prima dell’atto deve presentare istanza alla Regione di riconoscimento della qualifica di IAP e ottenere l’iscrizione provvisoria all’INPS; al momento dell’atto dovrà esibire la domanda di riconoscimento alla Regione della qualifica di IAP e il certificato attestante l’iscrizione all’INPS con riserva; nei ventiquattro mesi devono risultare in possesso dei requisiti IAP.

L’agevolazione è stata estesa ai trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali iscritti nell’apposita gestione o di titolari di masi chiusi da essi coltivati; i beneficiari tuttavia devono essere già proprietari di terreni (quindi l’agevolazione compete per l’arrotondamento e non anche per la formazione della piccola proprietà contadina) e devono essere conviventi (art. 1, comma 907, d.l. 208/2015).


Requisiti negoziali


L’agevolazione spetta per tutti «gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti».

Vi rientrano dunque tutti gli acquisti per cui viene effettuata una prestazione corrispettiva nonché le sentenze che dichiarano l’usucapione, ed a titolo esemplificativo si possono enucleare le seguenti ipotesi:

- l’acquisto della nuda proprietà del fondo rustico, qualora esso sia già coltivato dall’acquirente;

- l’acquisto fatto in comune qualora tutti gli acquirenti abbiano i requisiti, altrimenti l’agevolazione competerà pro quota;

- la sentenza che pronuncia il riscatto a favore del confinante o all’affittuario, qualora non sia stato messo in condizione di esercitare il diritto di prelazione;

- gli atti di conferimento in società, qualora questa abbia i requisiti;

- il decreto di trasferimento a seguito di asta senza incanto;

- la sentenza che dichiara l’usucapione;

- in genere ogni atto diretto alla formazione o arrotondamento della PPC, sempre che l’acquisto avvenga a favore di persone che si dedichino abitualmente alla coltivazione della terra.


Requisiti oggettivi

L’agevolazione spetta solo per l’acquisto di terreni agricoli, anche per quote di comproprietà. La qualificazione di terreno agricolo può essere desunta esclusivamente in base agli strumenti urbanistici vigenti, e viene attestata dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune.

L’agevolazione si estende anche all’acquisto di fabbricati rurali pertinenziali. E' dubbio se detti fabbricati debbano essere situati sul fondo oggetto di acquisto ovvero possano anche essere ubicati altrove, purchè sussista comunque il rapporto di pertinenzialità. E' possibile inoltre richiedere l’agevolazione anche nel caso di acquisto di fabbricati rurali con atto separato, a condizione che gli stessi vengano destinati dall’acquirente a pertinenza di terreni agricoli preposseduti


Decadenza

L’acquirente che abbia richiesto l’applicazione dell’agevolazione non può cedere il terreno né può cessare di coltivarlo o di condurlo direttamente prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti.

Non comporta invece la decadenza l’alienazione o l’affitto del fondo (fatta nei 5 anni) al coniuge, ai parenti entro il terzo grado o agli affini entro il secondo grado che esercitino attività di imprenditore agricolo e a condizione che permanga la destinazione agricola.

La decadenza comporta l’obbligo di pagare la differenza tra imposta ordinaria e quanto effettivamente versato. Non è prevista alcuna sanzione amministrativa, pertanto in caso di decadenza dall’agevolazione richiesta verranno recuperate solo le imposte dovute con l’applicazione degli interessi di mora.


Post recenti
Archivio
Cerca per tag
bottom of page