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Acquisto all'asta di casa donata: siamo al sicuro?



Quando si effettua un'acquisto di beni all'asta probabilmente si è convinti di essere garantiti al 100%.

Ma è davvero così?

Prendiamo il caso di un abitazione ricevuta per donazione o successione, successivamente divenuta oggetto di pignoramento e vendita all'asta. Diciamo subito che in tale ipotesi nè il creditore pignorante nè l'acquirente all'asta potranno dormire sonni tranquilli.

Perchè?

Le ragioni delle preoccupazioni del creditore pignorante e dell'acquirente sono le medesime che rintracciamo in relazione alla normale circolazione di beni di provenienza donativa o successoria. Infatti, come già chiarito nel precedente articolo, i legittimari, ove abbiano ricevuto meno di quanto loro dovuto, potranno agire in giudizio e aggredire le donazioni e le disposizioni testamentarie eccedenti la quota cd. disponibile. Tale sistema di tutele previste dal codice civile trova piena applicazione anche quando si intersechi con la disciplina del pignoramento.

Occorre tuttavia effettuare alcune precisazioni.

Il principio su cui si basa la conclusione rassegnata consegue dalla ritenuta equiparazione tra il creditore pignorante, l'aggiudicatario all'asta ed il terzo acquirente. Ne deriva che al creditore pignorante ed all'aggiudicatario non potranno essere riservate tutele maggiori. Dunque così come a nulla rileva l'anteriorità della trascrizione dell'acquisto del terzo rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale del legittimario, a nulla varrà l'anteriorità della trascrizione del pignoramento rispetto alla stessa domanda giudiziale del medesimo legittimario.

A questo punto occorre tuttavia effettuare una precisazione. Quanto detto vale fintanto che l'azione di riduzione del legittimario venga trascritta entro il termine di dieci anni dall'apertura della successione. Nel caso in cui si effettuata oltre detto termine le cose cambiano. Infatti, in tale ipotesi, se il creditore pignorante ha trascritto il pignoramento prima della trascrizione della domanda del legittimario, allora prevarrà rispetto a quest'ultimo. Dunque l'anteriorità della trascrizione del pignoramento costituisce il presupposto necessario ma non sufficiente affinchè prevalga sul legittimario.

Quali strumenti di difesa ha l'aggiudicatario?

La posizione dell'aggiudicatario gode tuttavia di uno strumento di difesa che aiuta a stabilizzare l'acquisto. Ripetiamo, nulla di più di quanto non sia riservato al normale acquirente dal donatario o erede/legatario. In particolare, ai sensi dell'art. 563 c.c., il terzo avente causa può liberarsi dall'obbligo di restituzione in favore del legittimario vittorioso in giudizio corrispondendo l'equivalente in denaro. Giova ricordare che per i beni di provenienza donativa l'azione del legittimario deve in ogni caso essere avviata nel termine di 20 anni dalla trascrizione della donazione e 10 anni dall'apertura della successione (ovvero dall'accettazione dell'eredità, se la lesione dipende sia ricollegabile ad una disposizione testamentaria). Altresì occorre che lo stesso abbia preventivamente escusso infruttuosamente il patrimonio del debitore (ipotesi non così improbabile considerato il caso specifico).

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