top of page

La s.r.l.s. conviene?



Introdotte nel 2012, le società a responsabilità limitata semplificata sono società di capitali nate con lo scopo di facilitare lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, fornendo un’agevolazione nella fase di avvio.

In cosa consiste l’agevolazione?

La principale caratteristica delle s.r.l.s. consiste nell’esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria camerali e dei costi notarili, essendo dovute (all’atto di costituzione) la sola imposta di registro e la tassa annuale di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Ciò non esclude il pagamento della concessione governativa e dell’imposta di bollo (attraverso la marca da bollo) per la vidimazione dei libri sociali.

L’assenza di costi notarili non deroga tuttavia alla previsione della necessaria forma pubblica dell’atto costitutivo, che dovrà pertanto essere ricevuto da un notaio. Il pubblico ufficiale infatti deve garantire in ogni caso il rispetto delle previsioni legali, deve curare le formalità presso l’Agenzia delle Entrate e presso il competente Registro delle Imprese, e da ultimo segnalare eventuali fenomeni di riciclaggio di denaro.

Quali caratteristiche ha la s.r.l.s.?

La s.r.l.s. rientra a pieno titolo nel “tipo sociale” delle società a responsabilità limitata, pertanto è soggetta alla medesima disciplina e vanta analoghe caratteristiche, salvo talune specificità. Ciò significa anzitutto che il socio non sarà tenuto a rispondere oltre quanto conferito a titolo di capitale sociale per le obbligazioni contratte dalla società. Dunque, se le cose vanno male, il socio non deve temere di rischiare il proprio patrimonio personale.

Quali svantaggi presenta?

A fronte del vantaggio economico iniziale, la s.r.l.s. deve necessariamente essere costituita facendo ricorso ad un atto costitutivo standard corrispondente al modello ministeriale, rispetto al quale non sono consentite integrazioni. Ciò significa dover sopportare una evidente rigidità organizzativa che spesso non risulta adeguata alle esigenze anche di un piccolo imprenditore. Inoltre, ad eccezione della fase costitutiva, la s.r.l.s. si comporterà come una norma s.r.l., sia sotto il profilo fiscale che civilistico.

E’ opportuno allora esaminare i tratti essenziali di siffatta società:

- a parte le esenzioni di cui sopra, le società a responsabilità limitata semplificate sono soggette alle normali imposte, come qualsiasi altra società a responsabilità limitata (Ires, Irap ecc.);

- le società in questione sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili e della redazione annuale del bilancio di esercizio, comportando dunque i relativi costi e onorari per il commercialista. Occorre, inoltre, effettuare la vidimazione dei libri sociali. Tale adempimento comporta i costi di imposte di bollo, tassa sulle concessioni governative e onorari notarili;

- il capitale sociale non può essere superiore ad Euro 10.000 e deve essere versato esclusivamente in denaro;

- i soci possono essere solo persone fisiche. Il subentro in una quota di partecipazione al capitale sociale di una persona diversa dalla persona fisica comporta l’evoluzione della s.r.l.s. in s.r.l. ordinaria con capitale inferiore ad Euro 10.000.

Inoltre, poiché non è possibile apportare alcuna modifica all’atto costitutivo standard, ne consegue che:

- non è prevista l’indicazione della scadenza degli esercizi sociali, né l’indicazione della durata della società, sebbene entrambe le questioni siano controverse;

- ai soci di una s.r.l.s. non possono essere attribuite competenze decisionali ulteriori, rispetto a quelle previste dalla legge, con la conseguenza che il funzionamento dell’assemblea di una s.r.l.s. è disciplinato esclusivamente dalla legge;

- non è possibile regolare nello statuto la successione a causa di morte del socio, né le modalità di liquidazione della quota sociale;

- non possono essere stabilite maggioranze diverse da quelle legali per le deliberazioni dell’assemblea;

- non c’è la prelazione in caso di trasferimento delle quote;

- non è possibile prevedere il finanziamento dei soci in favore della società;

- non è possibile ritardare la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio oltre 120 giorni;

- non sono consentite forme di amministrazione pluripersonali disgiuntive o congiuntive (pertanto, se vi sono due o più amministratori, non si potrà prevedere che ciascuno possa operare e contrarre liberamente, come usualmente accade nelle società di persone, ma dovranno necessariamente deliberare ogni volta in seno al consiglio di amministrazione);

- non è possibile prevedere l’accantonamento di trattamento di fine mandato a favore degli amministratori.

In considerazione tali significative limitazioni, sovente si assiste alla modifica quasi immediata di s.r.l.s. neo costituite in s.r.l. ordinarie, con inutile ed evidente maggiorazione di costi.

Pertanto occorre valutare con attenzione la scelta in favore della s.r.l.s., senza farsi abbagliare dalla immediata riduzione di spese, dietro la quale si cela spesso una maggiorazione di costi e di difficoltà di cui si avverte la portata solo in corso di attività.

Post recenti
Archivio
Cerca per tag
bottom of page